mercoledì 25 marzo 2009

Il nostro commento all'ordinanza sui cani

©ANDREA RADICE
educatore cinofilo di APR-ITALIA.ORG

Non è sbagliato l'obbligo del guinzaglio in città. Ciò che è sbagliato, è come si pone questo provvedimento nei confronti dei cani, che è poi lo stesso approccio che ha la maggior parte della persone: i cani sono un fastidio, sono pericolosi, puzzano, mordono.
E la soluzione qual'è? Mettere tutti al guinzaglio, con la museruola ben pronta, rinchiusi in pochi recinti sporchi. Rispetto ai sei milioni di cani presenti in Italia gli incidenti sono pochissimi e avvengono quasi tutti in casa.
E' molto più pericoloso attraversare una strada che incrociare un cane: è la percezione che la gente ha della pericolosità dei cani che è assurda. Ma chi fa le leggi non dovrebbe assecondare gli umori sbagliati della gente, li dovrebbe correggere.
Sarebbe così difficile insegnare ai proprietari a gestire i propri cani e capire e far capire che in un paese civile gli animali non devono essere trattati come esseri inferiori? Ma questa è cultura!!!
In Italia interessa invece solo far finta di dare sicurezza alla gente e la cultura non è nient'altro che un fastidio.
Ritengo inoltre incredibile che venga equiparato il barboncino al pitbull: mi interesserebbe sapere chi sono gli esperti che sostengono che non ci sono razze più pericolose di altre.....
ANDREA RADICE

DA OGGI IN VIGORE L'ORDINANZA SUI CANI

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;


Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;


Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;


Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;


Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;


Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;


Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l'allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;


Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumità pubblica;


Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all' articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;


Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.

ORDINA:

Art. 1.

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

  • a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  • b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  • c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  • e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

  • 1) recisione delle corde vocali;
  • 2) taglio delle orecchie;
  • 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
  • a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
  • b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  • c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  • d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  • e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

mercoledì 25 febbraio 2009

Sui treni posti in prima classe per gli animali

Amici a quattro zampe in prima classe. Il progetto c'è e il governo ci sta già lavorando. Ad annunciare possibili nuove norme per l'accesso dei quattrozampe sui vagoni, attualmente limitato alla sola seconda classe e all'ultima vettura del treno, è stata Maria Vittoria Brambilla, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Turismo, parlando oggi a Roma a margine di un convegno nazionale sulle norme per la tutela degli animali da affezione: "Stiamo lavorando per arrivare a offrire le soluzioni migliori a chi si sposta in treno con il proprio cane", ha spiegato la Brambilla: "attraverso un questionario di gradimento distribuito ai viaggiatori, cercheremo di capire se portare l'animale anche in prima classe è un'esigenza sentita".
E a tale riguardo annuncia la formulazione di un sondaggio, "per verificare quanti, se ci fosse la possibilità di portare il cane in prima classe, lo farebbero, per dare una risposta e modificare le norme attualmente vigenti, che sono suscettibili di miglioramento. Quando avremo finito questa indagine, vedremo cosa proporre".
Per la prossima estate verrà inoltre realizzata una guida completa con tutte le strutture alberghiere, di ristoro e di villeggiatura dove sono bene accetti anche gli animali domestici. "Si tratta di uno strumento di lotta concreta contro l'abbandono degli animali", ha concluso, "che ogni anno si ritrovano in 750 mila rifiutati dai loro padroni"

lunedì 13 ottobre 2008

Presentazione del mio libro "Dal profondo del cuore"

Cyberdogs Magazine è lieto di annunciare la presentazione del libro scritto anche dai suoi lettori

Nella rassegna Incontri in Biblioteca realizzata dal Comune di Milano, Giovedì 16 ottobre alle ore 18 alla Biblioteca del Parco Sempione, il nostro editore Manuela Valletti presenterà il suo ultimo libro "Dal Pronfondo del Cuore"

Troverete tutti i dettagli dell'evento cliccando qui

Ricordiamo a tutti che il libro è una raccolta di storie di cani e gatti di casa ed è stato realizzato per una iniziativa benefica. Il ricavato delle vendita verrà devoluto alla signora ALMA BATTAGLIA di 85 anni, molto nota a Milano, che da 50 anni accudisce cani e gatti in difficoltà, attualmente ha nel suo appartamento di Piazza Po 17 tra cani e gatti.

Vi invitiamo ad intervenire perchè durante la presentazione sarà possibile acquistare il libro che è comunque acquistabile su CYBERDOGS MAGAZINE cliccando qui,
o in tutte le librerie on line.

lunedì 22 settembre 2008

Nei treni solo cani piccoli e in gabbia

Sarà richiesto anche un certificato veterinario. Le misure prese dopo gli assalti di zecche e pulci

MILANO — Via i cani, via le zecche. La sintesi forse è eccessiva. Ma è più o meno così che il Gruppo Ferrovie dello Stato intende occuparsi del problema di pulci e affini nei vagoni. Dal primo ottobre, infatti, non sarà più possibile far salire sui treni cani di media e grossa taglia, cioè quelli che pesano più di sei chili. Mentre i più piccoli, e tutti gli altri animali, dovranno viaggiare dentro il trasportino.

E non basta. Su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, ogni viaggiatore che non faccia parte del genere umano avrà bisogno di un certificato del veterinario (rilasciato da meno di un mese) che ne attesti l'assenza di «infestazioni o patologie trasmissibili». Sono esenti «i piccoli pesci». «I cani guida per ciechi continueranno tranquillamente a viaggiare», specifica l'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano. Ma ci tiene a chiarire che le iniziative anti-zecche sono tre. «Le norme sul trasporto dei cani, certo: e anzi voglio sottolineare che gli animali non pagheranno alcun biglietto. Ma abbiamo in cantiere anche modernissime procedure di disinfestazione, a caldo e a freddo, con certificazione di qualità: saranno impiegate dal 1˚ ottobre. E poi ci affideremo a nuove ditte per i servizi di pulizia, i primi bandi scadranno venerdì prossimo».

La sanzione per i trasgressori è di 100 euro, pari a quanto le Ferrovie pagherebbero per far disinfestare il vagone. Per tutto il mese di ottobre, però, chi non avrà il certificato del veterinario non dovrà pagare la multa. «Ci siamo adeguati alla normativa spagnola, un Paese che ha molte analogie con il nostro, a partire dal clima», conclude Soprano. Ben sapendo che il provvedimento non accontenterà tutti i proprietari dei sette milioni di cani presenti in Italia. Con un limite di sei chilogrammi, resteranno fuori dalle carrozze bassotti, dalmata, cocker e meticci. Per dirne alcuni. Senza contare i gatti obesi (i felini in tutto sono sette milioni e mezzo).

E infatti non si fanno attendere le reazioni degli animalisti. «Questo furore igienista è ridicolo. Quale sarà il prossimo passo? Il controllore guarderà le unghie e le orecchie di chi viaggia?», sbotta l'onorevole Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa. «Trenitalia non può pensare di eliminare le zecche. Se assicurasse servizi di pulizia decenti, il problema non si presenterebbe nemmeno. Ci opporremo con i nostri legali». Farà lo stesso la Lav. Il presidente della Lega antivivisezione Gianluca Felicetti annuncia: «Il 1˚ ottobre saliremo sui treni con cani di media e grossa taglia, vediamo se ce lo impediranno». Quanto al «modello spagnolo», non transige: «L'esempio va preso dalle aziende che funzionano, come quelle inglesi. La Spagna non ha proprio nulla da insegnarci». In definitiva: «Noi faremo ricorso in ogni sede. Questo provvedimento è gravissimo e in controtendenza con quanto avviene nelle ferrovie di tutto il mondo e con l'orientamento di molte aziende del trasporto locale e delle compagnie di navigazione».

Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, giorni fa cercato una mediazione. «Se le FS disponessero la presentazione obbligatoria di un certificato che attesti la profilassi antiparassitaria, mi aspetto un atto di collaborazione da parte dei veterinari perché questo certificato sia rilasciato gratuitamente». I consumatori dell'Aduc hanno replicato così: «Prima di parlare a vanvera su cani e gatti, provvedano a pulire bene le carrozze e a licenziare chi lo fa male».

Elvira Serra- IL CORRIERE

Una domanda: prima cosa perchè i cani piccoli non potrebbero avere le zecche, per seconda ma siete sicuri che il problema siano i cani?

mercoledì 17 settembre 2008

U.E. - G.BRETAGNA Cane salva bimbo da crisi diabetica

Si e' accorto che il bambino stava male, e' entrato nella stanza da letto dei genitori e li ha svegliati: e' stato cosi' che il cane Bianca ha salvato la vita di Noah Beeby-Brown, un bimbo diabetico affetto da attacchi sia ipoglicemici che iperglicemici.
Bianca, un incrocio tra labrador e retriever di due anni, e' stata addestrata per riconoscere gli attacchi di ipoglicemia di Noah dopo che sua madre, Sam aveva letto di alcuni cani ai quali in Australia era stato insegnato a come accorgersi, dall'odore di una persona affetta da diabete, se questa stava per sentirsi male.
I genitori di Noah per ora controllano il livello di zuccheri nel sangue del bimbo almeno quattro volte ogni notte per assicurarsi che non stia per avere un attacco (le crisi ipoglicemiche sono particolarmente pericolose perche' possono provocare il coma) e Bianca, che per ora e' soltanto all'inizio del suo addestramento, potrebbe finalmente garantire loro notti di sonno tranquillo.
'Siamo ancora agli inizi. Bianca riconosce alcune delle crisi ipoglicemiche ma non tutte, ma imparera' col tempo. Siamo speranzosi. Noah e Bianca stanno bene insieme e noi ci possiamo rilassare un po' e forse dormire piu' tranquilli. Non riesco a crederci di quanto siamo fortunati', ha detto la madre.

martedì 2 settembre 2008

Voi credete che ci sentano in qualche modo da lassù?

Voi credete che ci sentano in qualche modo da lassù?

Chissà se ci possono sentire da lassù. Fra i mille tributi dedicati ai propri animali defunti non ho scelto quello di un grande artista, che so, Byron e il suo Terranova Boatswain cui il grande poeta inglese dedicò un piccolo monumento funebre e uno straziante saluto in versi. Ho scelto invece quello di un uomo americano il cui nome non ha alcuna importanza perché è un Mario Rossi qualunque.



" Ricordo il giorno in cui ti ho acquistato per due soldi in quel canile - così comincia il suo ricordo che continua - Io e mia moglie volevamo un cane di piccola taglia, ma quando mi hai guardato negli occhi, con quella voglia di essere libero, non ho potuto resistere e anche se eri un incrocio tra un Golden e un Pastore dei Pirenei di 45 chili, sei entrato nella mia pelle in pochi secondi e, una volta a casa, il tuo nome mi è venuto spontaneo. Ti avrei chiamato Beau, perché eri bello e gentile. Ci siamo capiti subito e sono rimasto stupito di come apprendevi velocemente a stare seduto, stare fermo e a toccare dolcemente con il naso la serratura della porta quando ti andava di fare una passeggiata. Puoi sentirmi Beau?



Quando sedevo sulla mia seggiola tu appoggiavi il tuo testone sulle mie gambe e, ogni tanto alzavi gli occhi, quasi ad accertarti che io capissi che eri lì. Certo che lo capivo. D'altronde quando avevi superato i 60 chili di peso chi avrebbe potuto dimenticare che c'eri? Bastava un'occhiata per rassicurarti e ci addormentavamo entrambi sereni. Puoi sentirmi Beau?



Raramente mi lasciavi fuori dai tuoi pensieri . Sia che lavorassi in giardino, sia che fossi seduto davanti al computer, tu eri sempre di fianco a me. Talvolta avevo paura di farti male con la zappa, visto che ficcavi il naso ovunque sulla terra e quando correvamo mi davi qualche colpetto (con i tuoi 60 chili) sulle anche con il rischio che cadessi. Ma non ci siamo mai fatti del male. Non potevamo farci del male. Puoi sentirmi Beau?



Poi sono arrivati i giorni bui . La sentenza del veterinario quando avevi smesso di mangiare. L'apparente ritorno al benessere dopo la lunga cura e ancora la perdita dell'appetito e quegli occhi tristi che strappavano il cuore. Ti davo da mangiare diete liofilizzate sciolte nell'acqua che tu leccavi soltanto dalla mia mano. Puoi sentirmi Beau?



Avevi solo due anni e nessuna traccia più di quella gioia e di quel senso della vita, quando avevi varcato il confine della gabbia in quel canile. Non volevo, Beau, non volevo, ma il dolore che tu dissimulavi era troppo per te e per chi ti amava. Non me la sono sentita di assistere da solo al tuo sonno eterno e ho chiesto a un amico di venire con me. Hai sentito le mie carezze e i miei sussurri, mentre raggiungevi la pace dei sensi?

Dimmelo Beau. Puoi sentirmi quando ti dico addio?



Il tuo Gary